Informazioni per l’accesso a riduzioni tariffarie [Comune di Acate]

La TARI è ridotta per:

  1. Abitazioni occupate da soggetti residenti all’estero come di seguito specificato:
    – abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi l’anno, all’estero a condizione che non risultino locate o date in comodato d’uso:
    riduzione del 30% (trenta per cento); l’agevolazione si applica su richiesta degli interessati e le condizioni dovranno essere certificate da idonea documentazione;
    – abitazione appartenente, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti
    all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso; l’imposta è ridotta di due terzi, l’agevolazione si
    applica su una ed una sola abitazione considerata direttamente adibita ad abitazione principale, su richiesta dell’interessato e le condizioni dovranno essere certificate da
    idonea documentazione;
  2. Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione o nella richiesta di riduzione indicando l’abitazione di residenza e l’abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: riduzione del 30%;
  3. Abitazioni tenute a disposizione, di proprietà o in possesso di soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza o il domicilio in residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, previa presentazione di richiesta documentata, riduzione del 30%;
  4. Abitazioni, riconosciute fabbricati rurali ai fini IMU, utilizzate da soggetti con la qualifica di coltivatore diretto o produttore agricolo a titolo principale, anche se ivi residente: riduzione 30%;
  5. Utenze che hanno avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto, riduzione del 5% (cinque per cento). La riduzione è subordinata alla presentazione entro il 31 dicembre dell’anno precedente, di apposita istanza, attestante l’avvio del compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l’acquisto e la fornitura dell’apposito contenitore; nonché alla verifica, da parte del personale autorizzato dall’Amministrazione Comunale, circa il corretto utilizzo della compostiera. La riduzione del 5% verrà applicata previo accertamento dell’effettiva riduzione dei costi sostenuti per lo smaltimento dei rifiuti.