Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, (modello F24), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, P.O.S. e/o PAGO-PA.
Il versamento di quanto dovuto deve essere effettuato in più rate con un minimo di n. 2 rate fino ad un massimo di n. 4 rate. Il numero e la scadenza delle rate sono determinati annualmente nella delibera di fissazione delle tariffe.
Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Non si procede al versamento della tassa qualora l’importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00.
La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati.
L’utente è tenuto a verificare la correttezza dei dati riportati negli inviti al pagamento, le eventuali inesattezze dovranno essere comunicate entro 60 giorni dall’emissione del documento.